Il Trust, sistema di intestazione fiduciaria dei beni
Lo Studio Rosso & Partners è specializzato nella costituzione di Trust. Il Trust – sistema di intestazione fiduciaria dei beni – ha come scopo l’assoluta segregazione patrimoniale dei beni trasferiti, che vengono separati dall′asset patrimoniale del Settlor.
La consulenza
Gli avvocati dello Studio affiancano il cliente in tutte le fasi di pianificazione e costituzione di un
Trust, garantendo il godimento dei numerosi vantaggi offerti da questo importante istituto giuridico.
Qui di seguito vengono presentati alcuni approfondimenti sul Trust.
Impignorabilità e insequestrabilità dei beni in Trust
Sussistendo determinati requisiti, i beni conferiti dal Settlor (disponente) in Trust non sono
pignorabili né sequestrabili. Infatti, i beni conferiti nel Trust Fund non sono pignorabili né
sequestrabili in quanto di proprietà del Trustee, che risulta essere un terzo soggetto rispetto
al destinatario del pignoramento/sequestro. La titolarità del Trustee non è comunque piena: tali
beni rimangono comunque separati dal patrimonio personale del Trustee.
Blindatura dell′asset patrimoniale
Tale caratteristica è dovuta al fatto che il Settlor (disponente) si separa nettamente dai propri beni
(si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto
terzo: il Trustee, che ha il potere-dovere di gestire ed amministrare i beni del Trust con diligenza e
professionalità. Il Settlor non risulta più titolare dei beni conferiti in Trust.
Vantaggi Fiscali del Trust
I beni conferiti in Trust non appartengono più al Settlor e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale.
Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare sull′estero possono consentire legittimi risparmi d′imposta
che – ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del Trust – possono essere estremamente performanti da
punto di vista fiscale.
I doveri del Trustee sostanzialmente consistono nell’amministrare la trust property secondo le istruzioni impartite dal
Settlor nel rispetto di:
• Criterio di diligenza (diligenza del prudent man);
• Rilevanza personale dell′incarico;
• Segregazione dei beni.
Le procedure devono fondarsi sul dovere di lealtà (c.d. duty of loyalty), ovvero operare sempre in modo da escludere la ricerca di ogni vantaggio personale e badando sempre in modo imparziale agli interessi dei beneficiari, qualora fossero più di uno).
• Trust a scopo di garanzia
• Trust a pegno
• Trust ed ipoteca immobiliare
• Trust nella cartolarizzazione dei crediti
• Trust per la gestione patrimoniale
• Trust successorio